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Sez. 2, Sentenza n. 5028 del 05/03/2007 (Rv. 596774 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi dell'atto trascritto - Condizioni - Riferimento esclusivo alla nota di trascrizione - Fattispecie relativa alla trascrizione del vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell'art.18 legge n.765 del 1967 - Individuazione esatta dell'area su cui è stato costituito il diritto - Necessità.
Stato
decisa il 2007-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596774-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Per stabilire se ed in quali limiti un atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente alle indicazioni riportate alla nota di trascrizione, che devono essere tali da individuare senza incertezze gli estremi del negozio, i beni ai quali esso si riferisce ed il diritto che si è voluto costituire. Ne consegue che, ai fini dell'opponibilità del vincolo di destinazione di un'area a parcheggio, ai sensi dell'art.18 della legge 6 agosto 1967, n.765, è necessario che la nota di trascrizione individui esattamente la porzione di terreno sulla quale è stato costituito il relativo diritto reale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2659, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)