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Sez. 3, Sentenza n. 21625 del 20/04/2007 Cc. (dep. 01/06/2007) Rv. 236705 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Scarti della lavorazione del legno trattato - Natura di sottoprodotti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236705-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'utilizzo di scarti di lavorazione del legno trattati, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico Ambientale), ne esclude la qualificazione come sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce (art.183, comma primo, lett. n), configurandosi in tale ipotesi il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata previsto dall'art. 256 del citato D.Lgs. n. 152. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte ha affermato che l'utilizzo di collanti per compattare gli scarti ne escludeva la natura di sottoprodotto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. N CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)