Sez. 3, Sentenza n. 20499 del 14/04/2005 Ud. (dep. 01/06/2005) Rv. 231528 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Rifiuto - Nozione - Residui di produzione - Vi rientrano - Sottoprodotti - Esclusione dal regime dei rifiuti - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Al fine di delineare l'ambito di operatività della nozione di rifiuto occorre distinguere tra i "residui di produzione" che, pur se suscettibili di eventuale successiva utilizzazione previa trasformazione, vanno qualificati come rifiuti ed i "sottoprodotti" che non vi rientrano, atteso che solo ciò che non nuoce all'ambiente e può essere inequivocabilmente ed immediatamente utilizzato come materia prima secondaria senza previa trasformazione in un processo produttivo si sottrae alla disciplina sui rifiuti di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legge 07/08/2002 num. 138 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)