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Sez. 1, Sentenza n. 5051 del 09/04/2002 (Rv. 553606 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero - Emissione del relativo decreto da parte del Prefetto - Condizioni - Ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Sufficienza - Verifica della sussistenza di ragioni di ordine pubblico - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553606-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 13, commi secondo e terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 comporta la emissione automatica di un motivato decreto di espulsione da parte del Prefetto competente, senza che sia necessaria una ulteriore indagine volta a verificare caso per caso la sussistenza di ragioni di ordine pubblico per giustificarne l'adozione, avendo la legge tipizzato le situazioni che impongono la emissione di tale provvedimento, in tal modo precludendo l'esercizio di un potere discrezionale al riguardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)