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Sez. 1, Sentenza n. 9088 del 06/06/2003 (Rv. 563997 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno scaduto - Mancata presentazione dell'istanza di rinnovo - Decreto di espulsione ex art. 13, comma secondo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Carattere vincolato - Valutazione di legittimità - Accertamento - Esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563997-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il giudizio ai sensi dell'art. 13, commi ottavo, nono e deciso, D.Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ha ad oggetto la verifica della sussistenza dei presupposti che legittimano l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato in riferimento alle ipotesi tassativamente previste; in relazione a quella disciplinata dall'art. 13, comma secondo, lett. b), cit., che prevede, tra l'altro, l'espulsione dello straniero se egli sia munito di permesso di soggiorno scaduto, nel caso in cui non risulti che questi abbia comunque presentato, sia pure in ritardo istanza di rinnovo anteriormente alla pronuncia del decreto di espulsione, l'atto espulsivo deve ritenersi a carattere vincolato e, quindi, resta escluso che il giudice possa e debba verificarne la legittimità procedendo ad accertare e valutare l'esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento quali, ad esempio, quelle attinenti all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)