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Sez. U, Sentenza n. 88 del 03/04/2000 (Rv. 535240 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Concessione di sola costruzione di opera pubblica - Appalto di opera pubblica - Distinguibilità delle due nozioni ai fini della devoluzione della controversia al giudice amministrativo - Proposizione della questione in sede di impugnativa di lodo arbitrale - Questione di diritto - Configurabilità - Conseguenze in ordine alla ammissibilità della impugnazione e dell'applicazione dello "ius superveniens" ex art. 31 bis legge n. 109 del 1994 sulla equiparazione dei due istituti ai fini giurisdizionali.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535240-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

La questione avente ad oggetto la sussistenza o meno di differenziazioni ontologiche o di regime giuridico tra la cosiddetta concessione di sola costruzione di un'opera pubblica e il contratto di appalto per la costruzione di un'opera pubblica, in quanto relativa alla ricostruzione degli elementi essenziali di una figura giuridica astratta, inerisce all'interpretazione di norme giuridiche positive. Ne consegue la riconducibilità al vizio di violazione delle regole di diritto, a norma dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. - e quindi l'ammissibilità (in mancanza di autorizzazione degli arbitri a decidere secondo equità o di accordo sulla non impugnabilità del loro lodo) - dell'impugnazione, formulata sulla base della dedotta esclusione della distinguibilità delle due indicate figure giuridiche, di un lodo arbitrale che abbia ritenuto la nullità della clausola compromissoria annessa ad una convenzione di concessione di costruzione di opera pubblica, per la devoluzione al giudice amministrativo (ex art. 5, secondo comma, della legge n. 1034 del 1971)- e quindi non compromettibilità ad arbitri - delle relative controversie. Ne deriva ulteriormente l'applicabilità nel giudizio di impugnazione del lodo dello "ius superveniens" - influente sulla statuizione oggetto di gravame - rappresentato dall'art. 31 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (introdotto dall'art. 9 del D.L. n. 101 del 1995, convertito con modificazioni nella legge n. 216 del 1995), che con disposizione dichiarata applicabile anche alle controversie in corso - quindi derogatoria dell'art. 5 cod. proc. civ. e avente efficacia retroattiva sanante dell'originaria nullità della clausola compromissoria - ha equiparato ai fini giurisdizionali i contratti di concessione di sola costruzione agli appalti di opere pubbliche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 11/02/1994 num. 1093 art. 31 bis, Decreto Legge 03/04/1995 num. 101 art. 9 CORTE COST., Legge 02/06/1995 num. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)