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Sez. 4, Sentenza n. 2609 del 26/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 235399 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Nomina del sostituto - Carattere definitivo dell'impedimento - Accertamento - Nomina di un difensore di ufficio - Obbligo del giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235399-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

In tema di nomina del difensore, ove il giudice accerti, dopo la prevista nomina di un sostituto ai sensi dell'art. 97 comma quarto cod. proc. pen., che l'impedimento del difensore ha carattere definitivo, e che l'interessato non provvede alla nomina di un altro difensore di fiducia, ha l'obbligo di nominare un difensore di ufficio. (Fattispecie in tema di rinunzia al mandato: la Corte ha precisato che se è vero che la rinunzia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore, di fiducia o di ufficio, ciò non fa venir meno l'obbligo del giudice di procedere alla nomina di un difensore di ufficio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)