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Sez. 1, Sentenza n. 6159 del 17/11/1982 (Rv. 423841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CONTROVERSIE PROMOSSE DAL CREDITORE NEI CONFRONTI DI DUE CONVENUTI, AL FINE DI OTTENERE LA CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DELL'EFFETTIVO DEBITORE - SOSTANZIALE UNITARIETÀ DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - PRONUNCIA DI CONDANNA DEL GIUDICE DI APPELLO A CARICO DI CONVENUTO DIVERSO DA QUELLO CONDANNATO IN PRIMO GRADO E PROPONENTE L'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'ATTORE DELL'INDICATA DOMANDA ALTERNATIVA, SENZA NECESSITÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.*
Stato
decisa il 1982-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - CONTROVERSIE PROMOSSE DAL CREDITORE NEI CONFRONTI DI DUE CONVENUTI, AL FINE DI OTTENERE LA CONDANNA ALL'ADEMPIMENTO DELL'EFFETTIVO DEBITORE - SOSTANZIALE UNITARIETÀ DEL RAPPORTO - CONSEGUENZE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - PRONUNCIA DI CONDANNA DEL GIUDICE DI APPELLO A CARICO DI CONVENUTO DIVERSO DA QUELLO CONDANNATO IN PRIMO GRADO E PROPONENTE L'IMPUGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DA PARTE DELL'ATTORE DELL'INDICATA DOMANDA ALTERNATIVA, SENZA NECESSITÀ DI IMPUGNAZIONE INCIDENTALE.*

Con riguardo alla controversia promossa dal creditore nei confronti di due convenuti, per conseguire il riconoscimento del proprio credito e la condanna all'adempimento a carico di quello che risulti effettivo debitore, la sostanziale unitarietà del rapporto comporta che, a seguito dell'accoglimento della domanda nei confronti di uno dei convenuti e di proposizione di gravame da parte di quest'ultimo, il giudice di secondo grado, accogliendo il gravame stesso, può riformare la sentenza di primo grado con pronuncia di condanna a carico dell'altro, per effetto della mera riproposizione da parte dell'attore della suddetta domanda alternativa e senza necessità di appello incidentale. (V 595/79, mass n 396731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)