Sez. 1, Sentenza n. 1852 del 01/04/1981 (Rv. 412543 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO SUBITO DALL'ESPROPRIATO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA AUTOMATICA - ESCLUSIONE - MAGGIOR DANNO SUBITO DALL'ESPROPRIATO - ONERE PROBATORIO DI QUEST'ULTIMO - OGGETTO.*
L'indennita di espropriazione integra un debito di valuta dello espropriante, e, come tale, non e suscettibile di automatica rivalutazione in considerazione della sopravvenuta svalutazione monetaria, la quale può soltanto implicare, sulla maggior somma liquidata in esito al giudizio di opposizione alla stima, e, quindi, in relazione alla correlativa mora dell'espropriante medesimo, il diritto dell'espropriato di conseguire, oltre gli interessi legali, il risarcimento dell'eventuale maggior danno, ai sensi dell'art 1224 secondo comma cod civ.. in applicazione di questa norma, pertanto, l'espropriato deve allegare e provare quell'ulteriore pregiudizio, con il ricorso anche ad elementi presuntivi, ovvero a fatti notori acquisiti alla comune esperienza, e salvo restando l'Onere di una specifica dimostrazione per quanto riguarda il danno emergente derivante dal fatto di aver dovuto procurarsi la somma non pagatagli a condizioni svantaggiose, o mediante alienazioni di beni, ovvero il danno dedotto con riferimento ad investimenti particolari programmati e resi impossibili dall'inadempimento del debitore. (V 3776/79, mass n 400219; (V 2733/78, mass n 392126).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)