Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 30/05/1978 (Rv. 392126 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO RELATIVO ALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - INTERESSI - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DEBITO RELATIVO ALL'INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE - DEBITO DI VALUTA - CONFIGURABILITA - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - CONSEGUENZE - INTERESSI - MAGGIOR DANNO - RISARCIBILITA - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA.*
Il debito relativo all'indennita di espropriazione costituisce debito di valuta, anche per la parte liquidata nel giudizio di opposizione alla stima, e, come tale, non e suscettibile di essere rivalutato in relazione alla sopravvenuta svalutazione monetaria. Il ritardo nell'adempimento, anche per l'indicata parte, comporta l'Obbligo dell'espropriante di corrispondere all'espropriato i soli interessi legali, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno, a norma dell'art 1224 cod civ, qualora l'espropriato dimostri di aver subito un particolare pregiudizio, per non aver potuto tempestivamente impiegare le somme dovutegli, in modo da sottrarle agli effetti della svalutazione monetaria, ovvero per essersi dovuto privare di beni che, se conservati, sarebbero sfuggiti alla svalutazione medesima. (V 3290/76, mass n 382085).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)