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Sez. 1, Sentenza n. 3823 del 28/06/1984 (Rv. 435781 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO DI PERCEPIRE GLI INTERESSI LEGALI SULLA DIFFERENZA FRA SOMMA DETERMINATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA E SOMMA DEPOSITATA - SUSSISTENZA - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435781-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - DIRITTO DELL'ESPROPRIATO DI PERCEPIRE GLI INTERESSI LEGALI SULLA DIFFERENZA FRA SOMMA DETERMINATA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA E SOMMA DEPOSITATA - SUSSISTENZA - RISARCIMENTO DEI MAGGIORI DANNI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La perizia si inquadra nel procedimento amministrativo di espropriazione e le sue conclusioni stanno a carico dell'espropriante il quale ne assume la responsabilità per non essere stato calcolato esattamente sul piano determinativo il valore in comune commercio del bene, costringendo così l'espropriato a promuovere il giudizio di opposizione alla stima, con divaricazione temporale fra il momento di conseguimento della giusta indennità e quello del deposito della insufficiente indennità calcolata dai periti. È, pertanto, giustificato il diritto dell'espropriato di percepire gli interessi legali sulla differenza fra somma determinata nel giudizio di opposizione alla stima e somma depositata, salvo il risarcimento dei maggiori danni ai sensi dell'art. 1224 capoverso cod. civ.. (V 4737/83, mass n 429627; (V 3825/83, mass n 428743; (V 3016/83, mass n 427933; (V 1852/82, mass n 412543; (Conf 708/82, mass n 424780).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 41, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)