Sez. 1, Sentenza n. 2292 del 30/03/1983 (Rv. 427137 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI NELL'AMBITO DELLA C.E.E. - RECUPERO A POSTERIORI DI DAZI PERCEPITI IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - REGOLAMENTO C.E.E. N. 1697/1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE - IMPORTAZIONI NELL'AMBITO DELLA C.E.E. - RECUPERO A POSTERIORI DI DAZI PERCEPITI IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - REGOLAMENTO C.E.E. N. 1697/1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il principio introdotto con il regolamento C.e.E. 24 luglio 1979 n. 1697, che a tutela della buona fede del debitore, prevede alcuni casi in cui non può farsi luogo al recupero a posteriori di dazi all'importazione o all'esportazione, qualora non riscossi a causa di un errore dell'autorità competente che non poteva essere ragionevolmente scoperto dal debitore, non si applica, alla stregua dell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza 12 novembre 1981 (in cause 212-217/80), alla liquidazione dei dazi suddetti effettuata anteriormente all'1 luglio 1980 (data di entrata in vigore del regolamento); né il detto principio può essere invocato in base al diritto interno, in questo non essendovi alcuna norma che, sia pure implicitamente ma in maniera univoca, esprima la volontà dello stato di rinunciare ai supplementi di imposta. (Conf 3177/82, mass n 421122).*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 24/07/1979 num. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)