Sez. 1, Sentenza n. 3177 del 25/05/1982 (Rv. 421122 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RECUPERO A POSTERIORI DI DAZI PERCEPITI IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - REGOLAMENTO C.E.E. N. 1697 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE - RECUPERO A POSTERIORI DI DAZI PERCEPITI IN MISURA INFERIORE AL DOVUTO - REGOLAMENTO C.E.E. N. 1697 DEL 1979 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Il regolamento C.e.E. N. 1697 del 24 luglio 1979, il quale, con riguardo al recupero "a posteriori" di dazi percepiti in misura inferiore al dovuto, contempla alcune fattispecie in cui le autorità competenti non possono agire per il recupero medesimo, ovvero hanno facoltà di rinunciarvi, non è invocabile, alla stregua della interpretazione resa dalla Corte di giustizia della comunità con sentenza 12 novembre 1981, con riguardo ad importazioni od esportazioni effettuate anteriormente all'1 luglio 1980, ancorché sia pendente controversia sulla legittimità della pretesa del maggior tributo.*
Riferimenti normativi: Legge Straniera min. CEE 24/07/1979 num. 1697
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)