Sez. 1, Sentenza n. 6693 del 22/02/1979 Ud. (dep. 20/07/1979) Rv. 142622 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI FORMALI DEL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE DEI SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - RINVIO AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DETERMINANTI LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI FORMALI DEL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE DEI SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - RINVIO AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DETERMINANTI LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
Per la legittimita del decreto del magistrato che autorizza gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni telefoniche, non e necessaria una esplicita, analitica indicazione nel provvedimento dei singoli indizi determinanti lo stesso, ma e sufficiente e necessario che il decreto richiami espressamente gli Atti di polizia giudiziaria nei quali risultino indicati gli elementi indizianti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione, cosi esprimendo, con tale richiamo, che il magistrato ha assunto tali elementi, quali 'seri e concreti indizi di reatò, cosi come prescrive la legge. (la Cassazione ha, peraltro, chiarito che tale riscontro attiene ai requisiti formali del decreto ma non gia alla sua motivazione, ossia alla valutazione degli elementi indizianti indicati negli Atti di polizia giudiziaria; valutazione che deve essere espressa, con criterio logico, per indicare che i predetti elementi integrano quei 'seri e concreti indizi di reatò richiesti dalla legge).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 226 ter com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)