Sez. 6, Sentenza n. 5299 del 29/01/1987 Ud. (dep. 30/04/1987) Rv. 175835 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI FORMALI DEL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE DEI SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - RINVIO AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - INTERCETTAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE - DECRETO DEL MAGISTRATO - REQUISITI FORMALI DEL PROVVEDIMENTO - INDICAZIONE DEI SERI E CONCRETI INDIZI DI REATO - RINVIO AGLI ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - SUFFICIENZA.*
Per la legittimità e validità del decreto di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non è necessario che esso riporti l'esposizione dei motivi contenuti nella richiesta né che contenga una specifica e analitica indicazione dei seri e concreti indizi che lo determinano - è necessario e sufficiente, invece, che il provvedimento richiami espressamente gli Atti di polizia giudiziaria dai quali risultino gli elementi indizianti, così dimostrando, anche se con motivazione concisa e sintetica, di avere valutato tali elementi e di averli assunti come seri e concreti indizi di reato. (V mass n 157097; (V mass n 156991; (Conf mass n 169598; (Conf mass n 168751; (Conf mass n 142622; (Conf mass n 159952).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)