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Sez. L, Sentenza n. 22637 del 02/12/2004 (Rv. 579163 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione da parte del datore di lavoro - Esclusione - Illegittimità del recesso - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579163-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Ai fini della validità del recesso per mancato superamento della sperimentazione in prova, il datore di lavoro insoddisfatto dell'esito della sperimentazione non è tenuto a motivare il licenziamento; tuttavia, non è legittimo il recesso qualora, di fatto, si adduca l'insussistenza di uno dei requisiti di idoneità che risulti sicuramente accertabile, precedentemente all'assunzione, nel corso di prestazioni a beneficio dello stesso datore di lavoro, sia pure svolte per un diverso titolo, in attuazione, cioè, di un rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore e un soggetto terzo. (La Corte Cass. ha affermato il principio di cui in massima con riferimento alla precedente attività svolta dalla lavoratrice come socio di cooperativa convenzionata per la fornitura di servizi e prestazioni in ambito sanitario e che, in tale veste, aveva prestato la propria opera in una stessa clinica, con precisi turni orari, in modo continuativo e costante, con presenza pressochè giornaliera negli ultimi tempi precedenti l'assunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)