Sez. L, Sentenza n. 2228 del 12/03/1999 (Rv. 524082 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Onere della prova a carico del lavoratore - Portata - Declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova - Conseguenze - Prosecuzione della prova sino al termine prefissato o risarcimento del danno.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
Il recesso intimato nel corso del periodo di prova data la sua natura discrezionale non deve essere motivato atteso che l'obbligo di motivazione sussiste solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso (come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale) in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo. L'esercizio del potere di recesso consentito anche nel corso del periodo di prova deve peraltro essere coerente con la causa del contratto sicché incombe sul lavoratore l'onere di provare che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che la prova non si è svolta in tempi o modalità adeguati o che essa è stata positivamente superata. Dall'eventuale declaratoria di illegittimità del recesso durante il periodo di prova consegue peraltro o la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)