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Sez. 1, Sentenza n. 8671 del 01/09/1998 (Rv. 518531 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Ingiunzione di pagamento di imposte esulanti dalla previsione dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 e dell'art. 2 del D.L. 65 n. 546 del 1992 e sanzioni accessorie (R.D. n. 639 del 1910) - Opposizione - Giudice competente - Individuazione - Criteri - Competenza del giudice determinata"ex lege" 689/81 - Esclusione - Competenza del tribunale ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518531-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA

L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento adottata, ai sensi del T.U. n. 639 del 1910, per la riscossione di imposte e relative sanzione non va proposta dinanzi al giudice individuato secondo i criteri della legge n. 689/81, né dinanzi al giudice tributario, ove il tributo in contestazione esuli dalle previsioni di cui all'art. 1 d.P.R. n. 636 del 1972 o di cui all'art. 2 D.lgs. n. 546 del 1992, bensì dinanzi al tribunale ordinario territorialmente competente ai sensi degli artt. 9 e 25 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)