Sez. 2, Ordinanza n. 17009 del 19/08/2005 (Rv. 583882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Azione revocatoria proposta dal coniuge assegnatario della casa coniugale per la declaratoria di inefficacia della compravendita dell'immobile oggetto dell'assegnazione stipulata dal marito - Giudizio promosso dal compratore per ottenere la condanna del venditore al rilascio del medesimo bene - Sospensione del secondo giudizio - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Diritto personale di godimento a favore del coniuge assegnatario - Opponibilità ai terzi - Condizioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Qualora il coniuge assegnatario in sede di separazione della casa familiare abbia proposto azione revocatoria diretta alla declaratoria di inefficacia della vendita dell'immobile oggetto dell'assegnazione da parte del marito, non ricorre il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richiesto dall'art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione necessaria del processo, tra la predetta causa e il giudizio proposto dal compratore per ottenere la condanna del venditore al rilascio del medesimo bene; infatti, nessuna influenza sull'esito di quest'ultimo procedimento potrà avere il vittorioso esperimento dell'azione pauliana che, non assicurando il rientro del bene nel patrimonio del debitore alienante, produce la declaratoria di inefficacia relativa nei confronti dell'attore-creditore degli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio del credito di cui sia titolare (nella specie, il diritto del coniuge separato all'assegno di mantenimento o al diritto personale di godimento della casa familiare), consentendogli di promuovere l'azione esecutiva e conservativa sul bene distratto; d'altra parte, l'acquirente rimane, a tutti gli effetti, proprietario del bene "erga omnes", e, quindi, anche nei confronti del creditore, potendolo alienare a terzi - senza pregiudizio per i diritti da costoro acquistati in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione - o ancora conseguire il rilascio per ottenerne il godimento; d'altra parte, il conflitto fra il diritto del terzo acquirente del bene e il diritto del coniuge di avere la disponibilità del bene in forza del diritto personale di godimento derivante dal provvedimento di assegnazione, va risolto in base all'anteriorità - rispetto all'atto di alienazione - della data o della trascrizione di tale provvedimento rispettivamente a seconda della durata, entro od oltre il novennio, del diritto personale di godimento medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)