Sez. 3, Sentenza n. 6599 del 11/05/2001 (Rv. 546612 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Conclusione dell'affare - Nozione - Stipula del contratto preliminare - Configurabilità - Conseguenze.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che anche la stipula di un contratto preliminare può legittimamente considerarsi come "atto conclusivo dell'affare".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)