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Sez. 3, Sentenza n. 13132 del 30/12/1997 (Rv. 511269 - 01)

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Conclusione dell'affare - Nozione - Stipulazione di un contratto preliminare - Configurabilità - Impegno quantitativo e qualitativo profuso del mediatore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511269-01

MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione del negozio, con la conseguenza che anche la stipula di un contratto preliminare può legittimamente considerarsi come "atto conclusivo dell'affare", a nulla rilevando la qualità o la quantità del lavoro svolto dal professionista, il cui unico onere, onde ricevere il dovuto compenso, consiste, appunto, nel procurare il risultato della conclusione dell'affare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1351

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)