diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 11654 del 17/09/2001 (Rv. 549265 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE | Associati da un'associazione di carattere assistenziale - Interessi sui mutui agevolati - Versamento - Natura - Reddito imponibile dell'associazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549265-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - REDDITO IMPONIBILE

In tema di imposte sui redditi, le somme percepite da un ente assistenziale a titolo di interessi sui mutui erogati agli assistiti, in conformità e per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dello stesso, neppure dopo le innovazioni apportate al regime dei tributi diretti dal d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1982 num. 917 art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)