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Sez. 3, Sentenza n. 16111 del 08/07/2010 (Rv. 613999 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO | Risoluzione del contratto per violazione del divieto di sublocazione - Effetto automatico - Esclusione - Accertamento della gravità dell'inadempimento - Necessità.
Stato
decisa il 2010-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613999-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO

La violazione del divieto di sublocazione dell'immobile, pur costituendo inadempimento, non è di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di locazione, ove non rivesta il carattere di gravità richiesto dall'art. 1455 cod. civ., da valutarsi con riferimento all'interesse dell'altra parte ed alle circostanze del caso concreto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)