Sez. L, Sentenza n. 6275 del 22/11/1988 (Rv. 460617 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONI - CRITERI - INERZIA COLPOSA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRENDITORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONI - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE - RIFIUTO INGIUSTIFICATO DEL DATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONI - CRITERI - INERZIA COLPOSA DEL LAVORATORE - ONERE PROBATORIO DELL'IMPRENDITORE.*
Il lavoratore avviato al lavoro in forza del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, qualora senza giustificazione non venga assunto dall'impresa destinataria, ha diritto al risarcimento del danno per il pregiudizio patrimoniale risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'Obbligo a carico di detta impresa e consistente perciò nella mancata percezione delle retribuzioni mensili che gli sarebbero spettate in caso di assunzione, salvo che il datore di lavoro - il cui Obbligo risarcitorio consegue ad una responsabilità di natura contrattuale - provi la colposa inerzia del lavoratore nel ridurre o evitare il danno predetto (art. 1227, secondo comma, cod. civ.). (V 5262/87, mass n 453839; (V 1789/86, mass n 445110; (V 4719/85, mass n 442156).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)