Sez. 5, Sentenza n. 519 del 22/11/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235693 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Formalità di apertura del dibattimento - Astensione del giudice - Rinvio per rinnovo delle formalità - Costituzione di parte civile dinanzi al nuovo giudice - Illegittimità.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento dovuta ad astensione del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)