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Sez. 5, Sentenza n. 519 del 22/11/2006 Ud. (dep. 12/01/2007) Rv. 235693 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Formalità di apertura del dibattimento - Astensione del giudice - Rinvio per rinnovo delle formalità - Costituzione di parte civile dinanzi al nuovo giudice - Illegittimità.
Stato
decisa il 2006-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235693-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

Qualora la costituzione di parte civile non abbia avuto luogo entro il termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 79 cod. proc. pen., essa non può più essere effettuata neppure a seguito della disposta rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento dovuta ad astensione del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 484 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)