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Sez. 2, Sentenza n. 7259 del 06/12/1986 (Rv. 449333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA ESPRESSA IN DIRITTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - QUESTIONI DI DIRITTO O DI FATTO COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO DELLA PRONUNCIA ESPRESSA IN DIRITTO - RIESAME IN SEDE DI RINVIO - ESCLUSIONE.*

Allorquando una sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio abbia fissato i criteri "in iudicando" che debbono informare la decisione della causa, devono intendersi implicitamente deciso dalla Corte stessa tutte le questioni, di diritto o di fatto, costituenti il presupposto necessario e inderogabile della pronuncia espressa in diritto, siano state esse dedotte nella precedente fase o potessero essere prospettate dalle parti o rilevate di ufficio, onde è inibito alle parti e al giudice di rinvio rimettere in discussione in tale Sede le questioni medesime, poiché il loro esame tenderebbe a porre nel nulla, o a limitare, gli effetti della sentenza della Cassazione, la quale, ordinando il rinvio, fissa il principio di diritto non in via meramente astratta, ma agli effetti della concreta decisione della lite. (Conf 4136/82, mass n 422110; (Conf 4704/81, mass n 415431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)