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Sez. 2, Sentenza n. 5459 del 03/06/1998 (Rv. 516046 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Prova della inveridicità della dichiarazione - Insufficienza - Prova altresì dell' erroneità della rappresentazione o percezione del fatto confessato, o della costrizione della volontà - Necessità - Prova dell' erroneo convincimento del futuro avveramento del fatto, consapevolmente dichiarato in modo inveritiero - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516046-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ

La confessione può esser invalidata - e non "revocata", perché gli effetti sostanziali e processuali di essa non sono rimessi alla volontà del dichiarante - soltanto se il confitente dimostra non solo l' inveridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall' erronea rappresentazione o percezione del fatto confessato, o dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall' aver erroneamente confidato sull' avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo inveritiero (nella specie la Suprema Corte ha escluso la legittimità dell' invalidazione della confessione stragiudiziale del creditore circa l'adempimento del debitore, costituita dalla fattura quietanzata rilasciatagli sapendo che questi non aveva adempiuto, ma sull'indotta aspettativa che avrebbe provveduto di lì a poco, mentre invece non si era fatto più vedere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1439, Cod. Civ. art. 1199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)