Sez. 3, Sentenza n. 6442 del 04/11/1986 (Rv. 448615 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI PER SOSTITUIRE CONTRATTI VINCOLATI - REGIME VINCOLISTICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - CONTRATTI STIPULATI PER SOSTITUIRE CONTRATTI VINCOLATI - REGIME VINCOLISTICO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I contratti di locazione aventi durata almeno quadriennale, in base al secondo comma dell'art. 15 legge 23 maggio 1950 n. 253 - applicabile anche ai contratti stipulati sotto il vigore di leggi vincolistiche successive - restano sottratti al regime vincolistico per quanto riguarda l'entità del canone e la durata del rapporto, ancorché conclusi per sostituire altri contratti vincolati, attesa la inequivoca manifestazione della volontà di regolare il rapporto al di fuori della disciplina legale, rinunciando di fatto alla proroga legale, in considerazione del vantaggio che il conduttore, pur con l'aggravio di un canone maggiore, consegue con l'assicurarsi una durata del rapporto superiore a quella garantitagli dalla legge. (Conf 1131/86, mass n 444635; (Conf 4463/84, mass n 436362; (Conf 613/81, mass n 411104; (Conf 3113/78, mass n 392566).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)