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Sez. 3, Sentenza n. 3113 del 22/06/1978 (Rv. 392566 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE AL REGIME DI PROROGA DELLE LOCAZIONI ALMENO QUADRIENNALI EX ART 15, COMMA SECONDO DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - PERSISTENZA DELLA NORMA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1978-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392566-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - CONTRATTI POLIENNALI - SOTTRAZIONE AL REGIME DI PROROGA DELLE LOCAZIONI ALMENO QUADRIENNALI EX ART 15, COMMA SECONDO DELLA LEGGE N 253 DEL 1950 - PERSISTENZA DELLA NORMA - CONSEGUENZE.*

La ratio dell'art 15, secondo comma, della legge 23 maggio 1950 n 253, che consente alle parti di svincolare le locazioni quadriennali dal regime di imperio, risiede nel vantaggio che il conduttore consegue con l'assicurarsi una durata della proroga maggiore di quella garantitagli dalla legge. Tale disposizione non e stata tacitamente abrogata dal DL 21 dicembre 1951 n 1356 e pertanto la proroga convenzionale quadriennale (o ultraquadriennale) delle locazioni soggette a regime vincolistico le sottrae alla proroga legale quando il termine di scadenza concordato sia posteriore a quello imposto dalla legge vigente al momento della stipulazione. (V 2045/69, mass n 341299; (V 787/67, mass n 326859; (V 2135/65, mass n 314058; (V 3062/62, mass n 254513).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 15, Decreto Legge 21/12/1951 num. 1356 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)