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Sez. 5, Sentenza n. 14342 del 12/03/2014 Cc. (dep. 26/03/2014) Rv. 258969 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Prescrizione - Termine biennale ex. art. 100 del d. P.R. n. 570 del 1960 - Esclusione - Termini previsti in via ordinaria dal cod. pen. - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258969-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di cui all'art. 100 del d.P.R. n. 570 del 1960 non riguarda l'azione penale del pubblico ministero, ma esclusivamente la decadenza dall'azione popolare che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile nei procedimenti relativi ai reati previsti dal cosiddetto Testo unico delle leggi elettorali.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)