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Sez. 5, Sentenza n. 51523 del 14/11/2013 Ud. (dep. 20/12/2013) Rv. 258025 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Prescrizione - Termine biennale di previsione speciale - Esclusione - Termini ordinari previsti dal codice penale - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258025-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

In materia di reati elettorali, il termine di prescrizione è quello previsto in via generale dal codice penale, atteso che il termine biennale di "prescrizione dell'azione" di cui al Testo Unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, si riferisce esclusivamente alla decadenza dell'azione che ogni elettore può promuovere costituendosi parte civile. (In motivazione la Corte ha affermato che la soluzione interpretativa accolta si impone perchè coerente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 394 del 2006 e la necessità di assicurare efficace tutela ad un bene giuridico di rango particolarmente elevato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)