Sez. 3, Sentenza n. 5603 del 11/01/2011 Ud. (dep. 15/02/2011) Rv. 249417 - 01
ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Prescrizione - Termine biennale di previsione speciale - Esclusione - Termini previsti in via ordinaria dal cod. pen. - Legittimità.
ELEZIONI - REATI ELETTORALI
I reati in materia elettorale sono soggetti al termine di prescrizione ordinario, previsto in via generale dal cod. pen., perché il termine biennale di prescrizione dell'azione, di cui al testo unico per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, ha riferimento esclusivo alla decadenza dall'azione che, in forza di una previsione speciale, qualunque elettore può promuovere costituendosi parte civile in riguardo a qualunque reato previsto dall'indicato testo unico.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 90 PENDENTE, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)