Sez. 4, Sentenza n. 970 del 26/03/1996 Cc. (dep. 04/07/1996) Rv. 205414 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Istanza - Sospensione della esecuzione - Inesistenza di provvedimenti custodiali alla data di formazione del giudicato e del titolo - Necessità.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai fini della sospensione della esecuzione, l'art. 47, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario, in seguito alla presentazione della istanza di affidamento in prova al servizio sociale, è necessario che non sussistano provvedimenti custodiali alla data di formazione del giudicato e del titolo. Ne consegue che la possibilità di sospendere l'emissione o l'esecuzione dell'ordine di carcerazione è consentita solo nei confronti del condannato libero e non anche nei confronti del condannato sottoposto alla custodia in carcere o agli arresti domiciliari, poiché rispetto a quest'ultimo l'ordine di carcerazione - "rectius", di esecuzione - interviene solo a confermare il mutamento della condizione di detenuto in attesa di giudizio in quella di detenuto in espiazione di pena.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)