Sez. 1, Sentenza n. 3359 del 14/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207747 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta da parte di soggetto rimasto agli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna - Ammissibilità .
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente al condannato in stato di libertà di chiedere l'affidamento in prova al servizio sociale prima dell'emissione dell'ordine di carcerazione, deve trovare applicazione, per evidenti ragioni di equità , anche nel caso di soggetto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, sia rimasto di fatto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)