diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3403 del 20/05/1996 Cc. (dep. 08/08/1996) Rv. 205681 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Affidamento in prova al servizio sociale - Richiesta avanzata prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione - Sospensione - Operatività della disciplina in caso di condannato che si trovi agli arresti domiciliari - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205681-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della operatività del disposto di cui all'art. 47, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario, (in base al quale, in caso di proposizione dell'istanza prima dell'emissione e dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, detta emissione o esecuzione viene sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza), non è equiparabile alla situazione del condannato che si trovi in stato di libertà quella dello stesso condannato che si trovi, invece, sottoposto a regime di arresti domiciliari. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, in applicazione dell'art. 47, comma quarto, dell'ordinamento penitenziario, aveva disposto la revoca dell'ordine di carcerazione emesso nei confronti di condannato che si trovava agli arresti domiciliari).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)