Sez. 6, Sentenza n. 773 del 09/02/1996 Cc. (dep. 04/09/1996) Rv. 205855 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Condannato agli arresti domiciliari - Sospensione dell'esecuzione - Possibilità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Soltanto il condannato in stato di libertà, e non anche quello che alla data della formazione del giudicato si trovi agli arresti domiciliari può fruire, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, ord. penit., della sospensione dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione fino al momento della decisione del tribunale di sorveglianza sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; è necessario infatti che, ai fini della sospensione predetta, nei confronti del condannato istante non sussista provvedimento custodiale alla data di formazione del giudicato e del titolo esecutivo, il quale, quando si riferisce al reato oggetto della sentenza di condanna in esecuzione (e non ad altro reato oggetto di altro processo) preclude la sospensione dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)