diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 8929 del 04/07/2000 (Rv. 538201 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE | Prima udienza di trattazione.
Stato
decisa il 2000-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538201-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - TERMINE

Dopo la notificazione dell'impugnazione principale (cioè quella proposta per prima) il destinatario di tale notificazione è tenuto a pena di decadenza ai sensi dell'art. 333 cod. proc. civ. a proporre la propria impugnazione in via incidentale nello stesso processo e quindi nel caso di appello non oltre la prima udienza davanti all'istruttore (art. 343 cod. proc. civ.). Il mancato rispetto di tale termine produce l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, a nulla rilevando che quest'ultima sia stata tempestivamente seguita a norma degli artt. 327 e 325 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)