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Sez. 1, Sentenza n. 6297 del 18/04/2003 (Rv. 562313 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Rappresentanza in giudizio senza poteri - Ratifica nel corso del giudizio - Sanatoria della pregressa attività processuale - Limiti - Preclusioni e decadenze - Rilevanza - Fattispecie relativa all'incidenza della ratifica sull'appello incidentale.
Stato
decisa il 2003-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562313-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI

In tema di rappresentanza, la ratifica dell'atto del "falsus procurator" con efficacia retroattiva non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute. Ne consegue che, nell'ipotesi di appello incidentale proposto da soggetto privo della rappresentanza legale di una società, la successiva regolarizzazione della costituzione in giudizio e del mandato alle liti ha efficacia "ex nunc" ex art. 182 cod. proc. civ. e non sana la decadenza nel frattempo intervenuta ex artt. 333 e 343 cod. proc. civ., né impedisce il formarsi del giudicato parziale, a nulla rilevando che il termine lungo di cui all'art. 327 dello stesso codice non sia ancora spirato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)