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Sez. 3, Sentenza n. 7056 del 25/06/1993 (Rv. 482919 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere | Assicurato - Domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore in relazione alle pretese del danneggiato - Contenuto implicito - Responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale per "mala gestio" - Deduzione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482919-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - Nuove - In genere

La domanda di garanzia proposta in primo grado dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per essere tenuto indenne dalle pretese del danneggiato contiene l'implicita richiesta di riversare sull'assicuratore, anche oltre il massimale di polizza, gli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare dal ritardo nel pagamento dell'indennizzo provocato da una gestione di lite non conforme agli obblighi di legge, con la conseguenza che la deduzione della responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale per la "mala gestio" della lite non incontra il divieto dell'"ius novorum" in appello, non comportando alcun illegittimo ampliamento della materia del contendere nel rapporto processuale instaurato tra l'assicuratore e l'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)