Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 22/03/1995 (Rv. 491316 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE | Domanda di garanzia proposta in primo grado dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - Contenuto anche implicito di detta domanda - Deduzione in appello della responsabilità dell'assicuratore per "mala gestio" - Domanda nuova vietata ex art. 345 cod.proc.civ. - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - IN GENERE
La domanda di garanzia proposta in primo grado dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile per essere tenuto indenne dalle pretese del terzo danneggiato contiene la implicita riserva di riversare (ex artt. 1223 e 1224 cod.civ.) sul secondo quegli effetti pregiudizievoli, anche se eccedenti il massimale di polizza, che a carico del primo potrebbe derivare da un ritardo nel pagamento dell'indennizzo, o in generale da una gestione della vertenza da parte dell'assicuratore -garante dilatoria o indolente o, comunque, non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi. Pertanto, tale domanda comprende anche la parte delle indicate pretese traente origine dalla svalutazione monetaria e dagli interessi moratori, con la ulteriore conseguenza che la deduzione per la prima volta in appello della responsabilità al riguardo dell'assicuratore oltre il limite del massimale di polizza, per la "mala gestio" della lite, non è preclusa dall'art. 345 cod.proc.civ., non comportando alcun illecito ampliamento della materia del contendere nel rapporto processuale instaurato tra assicurato ed assicuratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)