Sez. L, Sentenza n. 12763 del 21/12/1998 (Rv. 521857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mansioni ulteriori rispetto a quelle originarie - Retribuzione - Determinazione - Diritto alla corresponsione di una doppia retribuzione - Insussistenza - Adeguatezza e proporzionalità della retribuzione - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il lavoratore il quale, nel rispetto della professionalità e della qualificazione contrattuale conseguite, sia, nel corso del rapporto, adibito dal datore di lavoro allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnategli non può pretendere, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, la corresponsione di un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, configurandosi eventualmente, nella situazione anzidetta, soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta. La soluzione di tale questione - anche sotto il profilo della spettanza o meno di un incremento retributivo a titolo di compenso per un lavoro accessorio - è riservata al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di un dipendente di un consorzio di bonifica volta ad ottenere un supplemento di retribuzione per effetto dell'adibizione, a partire da un certo periodo, allo svolgimento di mansioni plurime, sul rilievo che la retribuzione del ricorrente - in ottemperanza all'art. 57 CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica - era sempre stata parametrata a quella del livello più elevato, benché egli avesse svolto anche mansioni corrispondenti a livelli retributivi inferiori).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)