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Sez. L, Sentenza n. 4016 del 11/07/1979 (Rv. 400489 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 230 DEL 1962 SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - INAPPLICABILITA - AGENZIA E LAVORO SUBORDINATO - EQUIPARAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400489-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N 230 DEL 1962 SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - INAPPLICABILITA - AGENZIA E LAVORO SUBORDINATO - EQUIPARAZIONE - LIMITI.*

L'art 1 della legge n 230 del 1962, che indica i casi in cui e consentita l'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, non e applicabile al contratto di Agenzia che, sia nella Forma a tempo indeterminato sia in quello a tempo determinato, e un contratto di lavoro autonomo. L'equiparazione tra Agenzia e lavoro subordinato attiene soltanto al trattamento del lavoratore nel caso di scioglimento del rapporto di Agenzia a tempo indeterminato, nonche all'assoggettamento del contratto di Agenzia al rito del lavoro e al regime delle transazioni e rinuncie, rimanendo per ogni altro aspetto il contratto di Agenzia disciplinato dalle norme giuridiche specificamente dettate per il suo regime giuridico. (Conf sulla prima parte 1939/76, mass n 380746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)