Sez. L, Sentenza n. 1702 del 17/02/1988 (Rv. 457715 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE - COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FERIE E TRATTAMENTO DI MALATTIA - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO CORRISPOSTE CON CONTINUITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - COMPUTABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO NOTTURNO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA CONTRATTUALE PER I DIPENDENTI DI IMPRESE METALMECCANICHE A PARTECIPAZIONE STATALE - COMPENSO PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI, GRATIFICA NATALIZIA, COMPENSO PER FERIE E TRATTAMENTO DI MALATTIA - DETERMINAZIONE - INDENNITÀ PER LAVORO NOTTURNO CORRISPOSTE CON CONTINUITÀ ED OBBLIGATORIETÀ - COMPUTABILITÀ.*
La nozione di retribuzione in senso onnicomprensivo, se non ha valore di regola generale, può tuttavia essere assunta da specifiche Disposizioni legislative o contrattuali, le quali possono anche escludere dalla retribuzione, agli effetti di determinati istituti, compensi caratterizzati dalla continuità, dall'obbligatorietà e dalla determinatezza o determinabilità. Pertanto, l'indennità per lavoro notturno corrisposta con continuità ed obbligatorietà ai dipendenti di un'impresa metalmeccanica a partecipazione statale va computata sia ai fini della Determinazione del compenso per le festività infrasettimanali - atteso che per tale compenso l'art. 5 della legge n. 260 del 1949 (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 90 del 1954) prende in considerazione "la normale retribuzione di fatto giornaliera" - sia ai fini della Determinazione della gratifica natalizia e del compenso per ferie, per i quali gli artt. 13 e 14 del C.C.n.L. 16 luglio 1979 dei dipendenti di aziende metalmeccaniche a partecipazione statale fanno riferimento alla "retribuzione globale di fatto". La stessa indennità per lavoro notturno - in quanto corrisposta in modo uniforme e continuativo in relazione a turni svolti per le esigenze dell'azienda in base ad un programma determinato è inoltre computabile ai fini del trattamento per malattia, facendo essa parte, per tali caratteristiche, della "retribuzione netta corrispondente all'orario normale e settimanale" presa in considerazione (in tema d'indennità di malattia) dall'art. 19 del suindicato contratto. (V 5895/85, mass n 443070; (V 5366/85, mass n 442605; (V 6216/84, mass n 437862; (V 287/83, mass n 425093).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)