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Sez. 1, Sentenza n. 3779 del 14/04/1998 (Rv. 514476 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Causa inerente all'imponibile - Definizione in epoca antecedente al 31 dicembre 1981 - Pendenza a tale data di successiva controversia sulla sola liquidazione del debito di imposta - Art. 31, quarto comma, D.L. n. 429/82 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514476-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono, il beneficio previsto dal quarto comma dell'art. 31 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, conv. in legge 7 agosto 1982 n. 516, il quale stabilisce "per le altre controversie pendenti e per le altre violazioni commesse fino al 31 dicembre 1981" l'abbuono di soprattasse e sanzioni non ancora corrisposte, ove il contribuente abbia provveduto o provveda al versamento dell'imposta dovuta (ed all'adempimento delle formalità omesse), trova applicazione anche nella ipotesi in cui alla data suddetta, pur essendo esaurita la causa inerente all'imponibile, sia ancora pendente controversia sulla liquidazione del debito di imposta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 31 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)