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Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 20/02/2003 (Rv. 560585 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE | Regime ex artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Deducibilità dei debiti - Criteri.
Stato
decisa il 2003-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560585-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - PASSIVITÀ DEDUCIBILI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, il regime di deducibilità dei debiti dalla massa ereditaria è disciplinato dagli articoli da 20 a 24 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, e va ricostruito nel senso che tutti i debiti sono deducibili, purché sussistano le condizioni e le dimostrazioni di cui agli artt. 21 e 23, mentre l'art. 22 prende in esame solo particolari ipotesi di non deducibilità (o di deducibilità a determinate condizioni) di alcuni debiti, come quelli contratti per l'acquisto di beni o di diritti non compresi nell'attivo ereditario. Ne consegue che, ai fini della deducibilità, non è necessario che i debiti siano stati contratti per l'acquisto di beni o diritti compresi nell'attivo ereditario, ben potendo anche debiti diversi da questi essere deducibili, ove ricorrano i presupposti indicati nelle altre norme sopra indicate.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 22, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)