Sez. L, Sentenza n. 17136 del 23/08/2005 (Rv. 583305 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Illegittima sospensione dal lavoro e collocamento in cassa integrazione guadagni straordinaria - Somme liquidate a titolo di risarcimento del danno - Computo nella retribuzione imponibile a fini contributivi e tributari - Configurabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ove il datore di lavoro sospenda illegittimamente il rapporto e collochi i dipendenti in cassa integrazione guadagni questi hanno diritto ad ottenere la retribuzione piena e non già il minore importo delle integrazioni salariali; pertanto, la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in dipendenza della suddetta illegittimità costituisce retribuzione imponibile ai fini contributivi (stante l'ampia nozione della stessa ai sensi dell'art. 12, legge n. 153 del 1969, applicabile "ratione temporis") e tributari (in considerazione della previsione di cui all'art. 6, comma secondo, d.P.R. n. 917 del 1986, secondo cui le indennità a titolo di risarcimento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)