Sez. L, Sentenza n. 3771 del 25/02/2004 (Rv. 570511 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa all'emolumento integrativo previsto dall'art. 33 CCNL 1990 - 1992 in favore dei dipendenti delle Ferrovie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito, ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di alcuni ex dipendenti delle Ferrovie dello stato, collocati in pensione prima della sottoscrizione del contratto collettivo del 18 novembre 1994, volte ad ottenere la corresponsione dell'emolumento cosiddetto "integrativo", previsto dall'art. 33, punto n.2, del CCNL 1990 - 1992 dei ferrovieri statali, nell'ambito degli elementi aggiuntivi della retribuzione, in mancanza di un accordo sindacale integrativo concluso in sede locale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 18/11/1994, Contr. Coll. 18/07/1990 num. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)