diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10791 del 24/06/1999 Ud. (dep. 22/09/1999) Rv. 214207 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Necessità di istanza da parte dell'imputato e potere di rinuncia - Esclusione - Contrasto con il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa - Manifesta insussistenza - Fattispecie relativa a sospensione concessa d'ufficio su pena pecuniaria inflitta per reato contravvenzionale.
Stato
decisa il 1999-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214207-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

La concessione della sospensione condizionale, ai sensi dell'art.163 c.p.p., costituisce esercizio di un potere attribuito dalle legge esclusivamente al giudice in vista della finalità rieducativa della pena, con la conseguenza che non sono ipotizzabili né la necessità di istanza da parte dell'imputato né il potere della parte di rinunciare al beneficio. Tale disciplina manifestamente non viola il principio costituzionale di uguaglianza né il diritto di difesa, atteso che non può assumere alcuna giuridica rilevanza l'interesse dell'imputato a riservare la sospensione condizionale ad eventuali future condanne, trattandosi di prospettazione che si pone in chiara contraddizione con la prognosi di non reiterazione di fatti penalmente illeciti imposta dall'art.164, comma 1, cod. pen., per la concessione del beneficio. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C.ha rigettato il ricorso con il quale l'imputato aveva, fra l'altro, denunciato come illegittima la concessione d'ufficio della sospensione condizionale della pena, solo pecuniaria, a lui inflitta per un reato contravvenzionale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 com. 1, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)