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Sez. 3, Sentenza n. 12914 del 20/02/2008 Ud. (dep. 27/03/2008) Rv. 239349 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Condanna alla pena dell'ammenda relativa a contravvenzione oblabile - Concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - Abrogazione dell'art. 686 cod. proc. pen. - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2008-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239349-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

È inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa e relativa a contravvenzione oblabile ex art. 162 bis cod. pen., in quanto l'art. 3 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, diversamente dall'abrogato art. 686 cod. proc. pen., prevede oggi l'iscrizione per estratto nel casellario giudiziale anche delle sentenze di condanna concernenti contravvenzioni oblabili.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 686, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, DPR 14/11/2002 num. 313 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 52 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)