Sez. 3, Sentenza n. 42530 del 04/11/2008 Ud. (dep. 14/11/2008) Rv. 241619 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Condanna alla pena dell'ammenda relativa a contravvenzione non oblabile ex art. 162 cod. pen. - Concessione d'ufficio del beneficio della sospensione condizionale - Sussistenza dell'interesse a ricorrere - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
È inammissibile per difetto dell'interesse ad impugnare il ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda, condizionalmente sospesa "ex officio", e relativa a contravvenzione non oblabile ai sensi dell'art. 162 cod. pen., in quanto la circostanza che il reato sia punito con pena alternativa determina l'obbligatorietà dell'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 CORTE COST., DPR 14/11/2002 num. 313 art. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)